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Trattamento di fine mandato - Enrico Cantù Assicurazioni

TRATTAMENTO DI FINE MANDATO E FISCALITÀ

COME SFRUTTARE AL MASSIMO IL BENEFICIO FISCALE DEL TRATTAMENTO DI FINE MANDATO PER GLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori che prestano la propria opera all’interno della società hanno diritto a ricevere un compenso per l’attività prestata, il cui ammontare e la cui corresponsione deve essere stabilita all’atto della nomina, ovvero attraverso delibera dell’assemblea dei soci.

Trattamento di fine rapporto (TFR) e Trattamento di fine mandato (TFM)

A differenza del Trattamento di fine rapporto (TFR), stabilito dall’art. 2120 del C.C., il quale prevede che “In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto…”, il Trattamento di fine mandato (TFM) non ha una specifica regolamentazione legislativa né per quanto riguarda la normativa civilistica né per quanto riguarda la normativa fiscale.

Relativamente la possibilità di prevedere un compenso da corrispondere all’amministratore a titolo di indennità di fine mandato, questa è rimandata allo statuto della società, nonché alla volontà dei soci, che con delibera assembleare ne determinano, oltre che la sussistenza, anche gli aspetti quantitativi relativi la quota annua da accantonare a titolo di indennità.

Indennità di fine mandato: quando può avvenire

Il legislatore fiscale ha precisato che la deduzione delle quote di indennità di fine mandato può avvenire solo se rispettati due principi:

  1. Per l’impresa la deduzione delle quote di indennità TFM può avvenire per competenza solo se il diritto a tale indennità risulta da un atto avente data certa e anteriore all’inizio del rapporto; in caso contrario, le indennità di fine mandato risultano deducibili per cassa, ossia nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento;
  2. Il percettore del TFM può optare per la tassazione separata solamente se il diritto all’indennità risulta da atto con data certa e anteriore all’inizio del rapporto. L’assoggettamento a tassazione separata significa la non applicazione delle normali aliquote reddituali Irpef determinate per scaglioni di reddito, bensì assoggettare l’indennità a un’aliquota impositiva risulta pari alla metà del reddito complessivo netto dichiarato dal contribuente nel biennio precedente;
  3. In ogni caso, per la parte di TFM erogato eccedente il milione di euro si applica la tassazione ordinaria;
  4. In sede di pagamento del fondo di accantonamento, la società dovrà stornare e versare sia la ritenuta d’acconto del 20% (codice tributo 1004) sull’ammontare dell’imponibile – in quanto la società opera in qualità di sostituto d’imposta -, sia i contributi Inps gestione separata, poiché il TFM è assoggettato a contributo previdenziale per la gestione separata Inps. I contributi previdenziali in oggetto risultano per i 2/3 a carico della società, mentre per 1/3 risultano a carico dell’amministratore. Tuttavia, la società è obbligata al versamento dei contributi per il loro intero ammontare; essa procede trattenendo in busta paga i contributi a carico dell’amministratore. L’aliquota contributiva percentuale si attesta a partire dall’anno 2012 al 27,72%; tuttavia, per i soggetti iscritti sia alla gestione Inps artigiani e commercianti, sia alla gestione separata in quanto amministratori, l’Istituto ha stabilito una minor aliquota contributiva, pari al 18%, fermo restando la presenza di un massimale contributivo. Pertanto, l’indennità di fine mandato è soggetta al pagamento del contributo previdenziale in esame, nel momento in cui la stessa viene liquidata, e a prescindere se il compenso in capo al percepente sia soggetto a tassazione separata o ordinaria, calcolato secondo quanto disposto dall’Istituto, sull’importo dell’indennità al lordo della ritenuta fiscale 20%;
  5. Ai fini civilistici, la società può stabilire un qualsiasi importo da accantonare a TFM; invece, fiscalmente sono deducibili gli accantonamenti a TFM per un importo massimo pari ai compensi amministratori annuali diviso 13,5 (esempio: due amministratori ricevono compensi per € 10.000 annui ciascuno. L’accantonamento TFM sarà deducibile per 20.000/13,5= 1.481 €).

Per attribuire data certa si possono utilizzare i seguenti strumenti:

  • Redazione del verbale di assemblea da parte di un notaio;
  • Registrazione del documento presso l’Agenzia delle Entrate;
  • L’invio all’amministratore con raccomandata di copia della delibera in plico senza busta;
  • Invio della delibera tramite Pec ad un’altra Pec.

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