I SOGGETTI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE E LA LIBERA DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO
Il contratto di assicurazione sancisce un accordo tra la Compagnia di Assicurazione e il Cliente.
Quali sono le figure del contratto di Assicurazione?
Utilizziamo la definizione di IVASS (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni).In un contratto di assicurazione sulla vita possono essere coinvolti:
- Il Contraente:
- stipula il contratto di assicurazione e ne gestisce tutti gli adempimenti amministrativi
- paga i premi e ha la facoltà di esercitare tutti i diritti propri del contratto (es.riscatto, modifica beneficiario, richiesta prestito)
- L’Assicurato:
- la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto
- se diverso dal contraente, l’assicurato deve firmare per accettazione il contratto qualora si tratti di garanzia per il caso di morte.
- Il Beneficiario:
- la persona designata dal contraente a ricevere le somme assicurate. La designazione può essere effettuata nel contratto, con successiva dichiarazione all’impresa o per testamento.
Le figure di Contraente, Assicurato e Beneficiario (caso vita) possono coincidere.
Contratto di assicurazione sulla vita a favore di un terzo
Nel disciplinare il contratto di assicurazione sulla vita a favore di un terzo, si evince dall’art. 1920 del codice civile che le polizze vita non rientrano nell’asse ereditario. Per effetto della designazione, che avviene con atto unilaterale inter vivos o con testamento del disponente a favore di terzo, il beneficiario acquista un diritto proprio basato sulla promessa da parte della compagnia assicuratrice di versare una somma a titolo di indennità al verificarsi di un evento legato alla vita umana (principio già confermato in Cass. N. 4484 del 1994). Non cadendo in successione e non rientrando nell’asse ereditario, le polizze vita non vengono computate per formare le quote degli eredi e la liquidazione dell’indennità al beneficiario non è assoggettata ad imposta di successione.
L’acquisizione del beneficiario di un diritto proprio derivante dal contratto di assicurazione per il caso morte, nonché la sua natura estranea al patrimonio ereditario del soggetto stipulante e delle regole di successione legittima, sono state confermate dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 26606 del 2016.
Essendo il diritto all’indennità un diritto autonomo che non lede il patrimonio del disponente, si deve rilevare che questo vale nei limiti in cui il soggetto beneficiario sia costretto a rimborsare agli eredi che dimostrino di aver subito una lesione dell’ammontare dei premi pagati in vita dal de cuius.
La designazione del beneficiario è efficace anche se lo stesso è determinato solo genericamente
- Sono possibili difficoltà nell’identificazione
- Per effetto della designazione, il beneficiario acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione, pertanto le polizze vita non rientrano nell’asse ereditario.
- Nel caso in cui il de cuius abbia designato in polizza quali beneficiari della stessa gli eredi legittimi, questi rimangono astrattamente e precisamente identificabili alla data del decesso, anche in presenza di testamento che abbia attribuito agli eredi testamentari il patrimonio relativo all’asse ereditario l’impresa, prima di poter procedere alla liquidazione della polizza in favore degli eredi testamentari, deve accertare l’assenza di eredi legittimi.
- Nel testamento può essere designato un nuovo beneficiario, ma deve essere fatto riferimento alla somma assicurata o alla polizza.