Abbandonare un contratto assicurativo poliennale del ramo danni richiede alcune accortezze. Altroconsumo ci dice come fare e a cosa fare attenzione.
Innanzitutto è bene capire la differenza tra disdetta e recesso:
- Disdetta: evita il rinnovo automatico del contratto dopo la sua scadenza. Se firmi una polizza danni pluriennale della durata di dieci anni, con la disdetta impedisci che la polizza si rinnovi tacitamente per altri anni dopo il decimo.
- Recesso: scioglie il contratto mentre quest’ultimo è in corso. Se firmi una polizza danni poliennale della durata di dieci anni, con il recesso puoi sciogliere il contratto prima della sua scadenza naturale (ma, per legge, non prima dei 5 anni).
Non basta un sms, quando si parla di contratti assicurativi del ramo danni, al contrario “liberarsi” di una polizza non voluta non è così semplice.
Bisogna armarsi di pazienza, capire che tipo di contratto abbiamo di fronte e poi agire di conseguenza.
Bisogna prima di tutto sfatare un mito: non tutte le assicurazioni danni scadono dopo un anno senza rinnovarsi automaticamente. Abituati alla RC auto, potremmo pensare che per liberarci “del fardello” basti ignorare i nuovi preventivi e le richieste di rinnovo della compagnia. Invece non è così. Tacito rinnovo.
Il ramo danni comprende al suo interno, oltre alla RC auto, anche la RC generica, le assicurazioni sulla salute e quelle sulla casa e gli immobili in generale. Un ramo importante per il comparto assicurativo italiano: secondo i dati Ivass, nel 2021 la raccolta premi ha sfondato quota 34 miliardi di euro, con un aumento di quasi il 2% rispetto al 2020. Giusto per dare un’idea, i premi pagati corrispondono all’1,9% del Pil del nostro Paese.
Queste polizze possono contenere una clausola nota come “tacito rinnovo”. In poche parole, se il contraente non dichiara anticipatamente di voler chiudere il contratto, quest’ultimo si rinnova automaticamente a scadenza.
Per la RC auto, questa clausola è stata abolita nel 2012. Con un però. Spesso infatti non ci si ricorda che alcune garanzie accessorie alla RC auto possono essere contenute in contratti a parte, i quali, a stretta interpretazione di legge, non rientrano tra quelli per i quali il tacito rinnovo è stato abolito. Ecco allora che a distanza di qualche mese o anno ci arriva il sollecito di pagamento.
Il caso classico è l’infortunio del conducente. Solo nel 2017 il divieto di tacito rinnovo è stato abolito anche per tutte le garanzie accessorie stipulate contestualmente alla RC auto, ma la norma non è retroattiva.
Le cose sono un po’ diverse per il resto del ramo danni. Questi contratti possono avere una durata annuale o pluriennale (generalmente 10 anni, ma anche meno) e possono essere anche prorogati tacitamente una o più volte. In questo caso la legge pone il limite che ogni proroga non possa avere una durata maggiore di due anni. Tra il 2007 e il 2009 le norme sono cambiate due volte e questo ha richiesto ai consumatori uno sforzo di orientamento.
Nel 2007, infatti, il decreto Bersani ha introdotto la possibilità per l’assicurato, in presenza di contratti pluriennali, di recedere annualmente senza pagare alcunché, dando un preavviso di 60 giorni attraverso una raccomandata a.r. Questo, però, solo se il contratto era stato stipulato dal 2 aprile di quell’anno in poi. In pratica il decreto stabiliva che, anche in presenza di contratti pluriennali, l’assicurato avesse la possibilità di recedere annualmente, rendendo di fatto uguali tra loro, sotto questo punto di vista, i contratti annuali e quelli pluriennali.
Diverso, invece, è il caso dei contratti antecedenti a quella data: il recesso poteva avvenire solo erano passati tre anni dalla stipula (sempre con raccomandata a.r. e preavviso di 60 giorni).
La prima opzione è stata modificata a partire dal 15 agosto del 2009. In quella data, è entrata in vigore una modifica al Codice civile che ha reintrodotto la distinzione tra polizze annuali e pluriennali sul piano del recesso e anche dei premi. E queste modifiche sono in vigore ancora oggi ma, cosa importante, non sono retroattive.
Quindi come chiudere una polizza danni?
La risposta dipende dall’incrocio di più variabili:
